Anagrafe degli impianti di distribuzione carburanti
Pubblicata il 17/04/2018
I titolari delle autorizzazione degli impianti di distribuzione carburanti hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 1, comma 100 e seguenti della L. 124/2017, di iscrizione in apposita anagrafe degli impianti.
Il termine per tale iscrizione è stato prorogato al 24 agosto 2018.
L'iscrizione all’anagrafe degli impianti e la contestuale presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indirizzata al MiSE, alla Regione competente, all’amministrazione competente al rilascio autorizzativo o concessorio e all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dovranno avvenire esclusivamente tramite l’apposita piattaforma informatica del MiSE, in corso di predisposizione, che sarà disponibile a breve sul sito web del Ministero, senza necessità di inviare nulla agli altri Enti sopra richiamati, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese”. (cit. Comunicato del MiSE del 5 febbraio 2018).
L'iscrizione riguarda tutti gli impianti della rete ordinaria e autostradale. Sono esclusi gli impianti ad uso privato, avio e per natanti.
In allegato l’Accordo, ai sensi degli artt. 4 e 9 del D.Lgs 281/1997, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 98-119 della legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, in materia di carburanti, ed i relativi allegati (modello A e modello B).
Allegati