Comunicazione ospitalità/alloggio/assunzione/cessione immobile a straniero/apolide

Comunicazione di ospitalità/alloggio/assunzione/cessione di immobile a straniero/apolide (Art. 7, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, modif. dall'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189).

Descrizione

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

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