L'ufficio di Stato Civile, entro 30 giorni dalla richiesta, procede alla verifica dei requisiti, comunica alle parti la conferma o il rigetto della pubblicazione e fissa l'appuntamento in Comune per la sottoscrizione del verbale della pubblicazione.
La durata del procedimento di 30 giorni presente nella sezione “tempi e scadenze” viene rispettata salvo la necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6, per l’acquisizione di documentazione integrativa da terzi utile allo sviluppo della fase istruttoria. In ogni caso, come previsto dalla normativa vigente, eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini vengono comunicati al cittadino.
Una volta firmato il verbale della pubblicazione, l’atto verrà pubblicato all’albo pretorio on-line per 8 giorni consecutivi.
I nubendi possono controllare l’andamento della loro pubblicazione in modo autonomo, collegandosi all'albo pretorio on line. Il certificato di pubblicazione riporta la data di inizio dell’affissione e la data di defissione. A quest’ultima devono essere aggiunti 3 giorni di deposito presso l’ufficio, necessari per legge. Se i futuri sposi hanno due residenze diverse, la pubblicazione viene affissa d'ufficio in entrambi i comuni di residenza. Scaduti i termini sopra descritti, previsti dalla legge, i nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio.
Se, trascorsi i 180 giorni, il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti; per contrarre il matrimonio occorre procedere a una nuova pubblicazione.