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Viene assegnata al coniuge affidatario del minore. Per la determinazione dell'assegno, tenuto conto della posizione economico-patrimoniale dei coniugi, dei motivi che hanno condotto alla separazione e della potenzialità lavorativa, il Tribunale fisserà un contributo che permetta, nei limiti del possibile, il mantenimento del precedente tenore di vita.